Al giorno d’oggi è noto come la segnalazione negativa del proprio nominativo (sia persona fisica che impresa) come “cattivo pagatore”, presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e/o presso i Sistemi Informativi Creditizi (SIC) comporti inevitabilmente conseguenze nella vita di tutti i giorni, prima fra tutte la estrema difficoltà con cui accedere al credito.

La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia è un sistema informativo di matrice pubblica avente ad oggetto l’indebitamento della clientela verso le banche e verso le società finanziarie (intermediari). Nello specifico, ogni mese gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia il totale dei crediti verso i propri clienti, limitatamente a quelli pari o superiori ad €30.000,00, oltre ai crediti in sofferenza di qualunque importo purché riferibili a finanziamenti concessi per somme pari o superiori a €30.000,00 e la Banca d’Italia, dal suo canto, fornisce mensilmente agli intermediari le predette informazioni, comprensive del debito totale verso il sistema creditizio di ciascuno dei clienti segnalati.

I Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), invece, sono banche dati gestite da società private a scopo di lucro che raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema (anche in caso di saldo regolare delle rate mensili), ed includono altresì lo scaglione compreso tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00.

 

Diversamente da quanto avviene con la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, gli aderenti non sono obbligati ad effettuare tali segnalazioni; ed inoltre chi aderisce alle SIC (banca o finanziaria) dovrà pagare alla società privata il compenso pattuito per usufruire del servizio di accesso ai dati dei clienti (CRIF, EXPERIAN gestita da CRIF, CTC, CERVED sono tra le più conosciute).

Tuttavia, la segnalazione fatta da una Banca o da un intermediario finanziario presso una delle tante banche dati, dovrà obbligatoriamente rispettare una serie di requisiti e norme giuridiche, che tutelano il privato da eventuali illegittime segnalazioni.

Sul punto, le cause più comuni di illegittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia ed i SIC sono:

  • Mancata ricezione del preavviso previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie (entrato in vigore nel 2005) e dall’art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario.
  • Errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”.

Più nel dettaglio, il codice deontologico prevede che, al «verificarsi di ritardi nei pagamenti, l’interessato venga avvertito circa l’imminente segnalazione dei dati (15 giorni prima dell’invio della segnalazione) in uno o più sistemi di informazioni creditizie». Ciò, al fine di consentire al destinatario del provvedimento di poter porre rimedio alla propria situazione debitoria, nonché evitare errori o fraintendimenti (ABF, 2 ottobre 2013, n. 5014).

The Italian Lawyer offre assistenza legale sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche che sono state segnalate illegittimamente da parte di una banca o un intermediario finanziario ed in particolare pone in essere i seguenti servizi:

  • analisi dello stato di fatto delle segnalazioni presso le principali banche dati online;
  • individuazione della strategia legale più idonea al caso.

Una volta accertata l’illegittimità della segnalazione negativa, i professionisti di The Italian Lawyer esperti nel campo, forniranno l’assistenza legale necessaria per ottenere la cancellazione della segnalazione.

Invia una mail a info@theitalianlawyer.com per ricevere maggiori informazioni o esporci il tuo caso.

 

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