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Successione Testamentaria – Tipi di testamento

Quando il defunto ha redatto testamento (art. 587 c.c.), in una qualsiasi delle forme previste dall’ordinamento (pubblico, segreto o olografo), si parla di successione testamentaria. In tal caso, il testatore può disporre del suo patrimonio mediante testamento.

Il testamento è un atto unilaterale strettamente personale, appartenente alla categoria del negozio giuridico, e non può in alcun caso essere compiuto a mezzo di rappresentante.

Caratteristiche del testamento:

  • Revocabilità: è sempre possibile per il testatore eliminare o modificare l’atto.
  • Unilateralità: produce i suoi effetti (delazione) a prescindere dall’accettazione del chiamato all’eredità.
  • Tipicità: non esistono altri atti a mezzo dei quali è possibile disporre delle proprie sostanze successivamente alla propria morte.
  • Personalità: da cui consegue la nullità di ogni atto col quale si attribuisce all’arbitrio di un terzo la scelta dell’erede o del legatario o la determinazione delle quote ad essi spettanti. Il terzo al più potrà essere chiamato a scegliere il legatario tra più individui o enti indicati espressamente dal testatore.
  • Formalismo: è sempre necessario redigere il testamento in forma scritta. In ogni caso, la legge prevede espressamente i modi in cui il testatore può redigere il testamento.

Gli esperti dello Studio legale internazionale The Italian Lawyer sono a disposizione con la propria competenza, al fine di valutare la presenza di vizi formali o di disposizioni testamentarie nulle o annullabili.

L’impugnazione del testamento può anche proporsi in caso di violazione dei diritti dei legittimari. L’azione di riduzione è attivabile anche per opporsi alle donazioni eccedenti la quota disponibile.

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