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Successione necessaria – Eredi Legittimari

Al fine di tutelare alcuni membri della famiglia, la legge ( art. 536 c.c.) prevede che alcune categorie di familiari – il coniuge, i figli (sia quelli nati nel matrimonio sia quelli nati fuori dal matrimonio, e gli adottivi), gli ascendenti – debbano ricevere una specifica quota di patrimonio fissata per legge. In tale ipotesi, si parla di successione necessaria e di eredi legittimari.

A questi soggetti il nostro ordinamento riconosce il diritto a ricevere una parte dei beni del defunto, anche contro la volontà di quest’ultimo (c.d. legittima o quota riservata). Ciò comporta che, in presenza di eredi legittimari, il de cuius potrà disporre, tramite testamento, solo di una parte del suo patrimonio. In questo caso si parla di quota disponibile, ovvero di una porzione di patrimonio della quale il testatore potrà disporre senza alcuna limitazione.

EREDI ALL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE QUOTE PATRIMONIO EREDITARIO SPETTANTI
Solo il coniuge 1/2 al coniuge come quota di legittima e
1/2 come quota disponibile
Il coniuge ed un figlio 1/3 al coniuge come quota di legittima,
1/3 al figlio come quota di legittima e
1/3 come quota disponibile
Il coniuge e due o più figli 1/4 al coniuge come quota di legittima,

2/4 ai figli come quota di legittima e

1/4 come quota disponibile

 

Solo il figlio (senza coniuge) 1/2 al figlio come quota di legittima e
1/2 come quota disponibile
Solo due o più figli (senza coniuge) 2/3 ai figli come quota di legittima e

1/3 come quota disponibile

Solo ascendenti legittimi 1/3 agli ascendenti come quota di legittima e 2/3 come quota disponibile
Il coniuge ed ascendenti legittimi (senza figli) 1/2 al coniuge come quota di legittima, 1/4 agli ascendenti come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile

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