Il ricorso in tribunale serve a ottenere un titolo esecutivo che autorizza il creditore al recupero forzoso del credito, tramite il pignoramento dei beni del debitore.
Le azioni possibili dipendono dal titolo di credito vantato:
- in caso di titoli di credito (come assegni o cambiali), il recupero del credito diventa immediatamente esecutivo alla sua scadenza, il che significa che vengono attivate delle procedure dedicate a detti titoli di credito, che giungono fino al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore;
- per crediti che non sono incorporati nei titoli di cui sopra, ma comunque documentabili, è possibile attivare il decreto ingiuntivo.
In caso di credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, il creditore può rivolgersi al giudice e richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo ( d’ora in poi anche “D.I.”). Si tratta di un provvedimento (da notificare per mezzo di ufficiale giudiziario entro 60 giorni dalla emissione, pena l’inefficacia) che ingiunge al debitore di pagare la somma dovuta, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, avvertendolo altresì che entro il medesimo termine può proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
COSA PUÒ FARE IL DEBITORE?
Una volta ricevuta la notifica del decreto, il debitore può:
- eseguire immediatamente la prestazione;
- in caso di somme di denaro, può chiederne la rateizzazione;
- può opporsi al decreto con atto di citazione presso l’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto.
In caso di opposizione, il Giudice verificherà se ci sono le condizioni per sospendere l’efficacia esecutiva del D.I. se concessa, oppure di concederla. Ad ogni modo, quest’azione dà il via al contraddittorio. Sarà quindi necessaria una sentenza di conferma o revoca del decreto ingiuntivo.
Se l’inadempimento dovesse persistere anche dopo la sentenza di condanna a conclusione del giudizio di opposizione, il creditore, munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procedere con l’esecuzione forzata.
CONSEGUENZE DEL DECRETO INGIUNTIVO – ESECUZIONE FORZATA
Nel caso in cui il debitore non proponga opposizione al decreto ingiuntivo né provveda a sanare il suo debito decorsi 40 giorni, o in caso di sentenza di conferma del D.I., il creditore può chiedere al giudice di apporre la formula esecutiva sulla copia del decreto ingiuntivo notificato e redigere, sulla base di esso, il precetto.
Tale atto ha per oggetto l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal decreto ingiuntivo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l’avvertimento che in difetto si procederà a esecuzione forzata. Il precetto diviene inefficace se questa non è avviata entro massimo 90 giorni dalla sua notificazione.
L’esecuzione forzata, in via generale, inizia con il pignoramento, ovverosia con un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato, i beni che si assoggettano all’espropriazione ed i frutti di essi.
FORME DI PIGNORAMENTO
All’interno del nostro ordinamento giuridico, si distingue fra 3 forme di pignoramento che il creditore ha a disposizione per far valere il suo credito:
– Il pignoramento mobiliare;
– il pignoramento immobiliare;
– Il pignoramento presso terzi
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