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Adozioni nazionali e internazionali

Per la tutela e protezione dei minori senza famiglia, nell’ordinamento giuridico italiano è previsto l’istituto dell’adozione che ha lo scopo di consentire al minore in stato di abbandono di crescere all’interno di un nucleo familiare idoneo a fornire il sostegno affettivo ed economico per una equilibrata e sana crescita.

  • Chi può adottare un minore in Italia

La legge che regola le adozioni in Italia è la legge 184 del 1983 (modificata dalla legge 149 del 2001) e stabilisce che, in Italia, possono adottare un minore solo coppie eterosessuali che hanno contratto il matrimonio da almeno tre anni – possono essere conteggiati eventuali periodi di convivenza precedente al matrimonio, che siano dimostrabili.

La differenza di età tra genitori adottivi e figli adottati non deve essere inferiore a 18 anni e superiore a 45 anni per un genitore e 55 per l’altro. Questo limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli o se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

In linea generale, non hanno facoltà di adottare un figlio le coppie di fatto, le coppie omosessuali e le persone single. Le coppie che vogliono adottare un bambino devono dimostrare di non essere separate e di essere in grado di mantenere economicamente il minore. La normativa vigente in materia ha, però, previste delle specifiche ipotesi di adozione in casi particolari. Per approfondire l’argomento è possibile consultare la nostra guida tramite il seguente link:

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